Art. 42
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[1]((Tutti gli atti o documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.
[2]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
[3]La lista definitiva del comune, o, nei comuni divisi fra piu' collegi, le liste definitive di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.
[4]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio, e le note degli elettori delle sezioni)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva