Art. 45
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[1]L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione e' determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.
[2]Ciascun Collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli alla tabella medesima.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 maggio 1891 · versione 0 su Normattiva