Art. 46

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[1]Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto e' fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei Collegi accertata col censimento medesimo.

[2]I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art46 · fonte su Normattiva