Art. 47
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[1]Ogni Collegio e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, ne' inferiore a 100 elettori inscritti.
[2]Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva