Art. 48
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[1]La ripartizione del comune in sezioni e' fatta dall'autorita' comunale.
[2]La costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, e' fatta con decreto Reale.
[3]Quando la lontananza dal capoluogo della sezione o le condizioni della viabilita' rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purche' il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva