Art. 49

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[1]I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

[2]Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione dei Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art49 · fonte su Normattiva