Art. 49
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[1]I Collegi elettorali sono convocati dal Re.
[2]Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione dei Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva