Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art5 · fonte su Normattiva