Art. 50
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[1]Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.
[2]Non si possono convocare gli elettori di piu' che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva