Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale e' indetta l'elezione.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva