Art. 54
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[1]La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non piu' alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.
[2]Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.
[3]La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva