Art. 54

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non piu' alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

[2]Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

[3]La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art54 · fonte su Normattiva