Art. 57
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[1]Non e' ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
[2]Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.
[3]L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 14.
[4]La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.
[5]Gli elettori non possono farsi rappresentare.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva