Art. 58
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[1]Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata, puo', senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.
[2]Le autorita' civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.
[3]Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva