Art. 60
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[1]La sezione, purche' sieno presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.
[2]Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.
[3]Colui che ha piu' voti e' il presidente: a parita' di voti si proclama eletto il maggiore di eta'.
[4]L'ufficio cosi' composto nomina il segretario, sciegliendolo fra gli elettori del Collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente:
- a)Notai;
- b)Cancellieri e vicecancellieri di Pretura;
- c)Segretari e vicesegretari comunali;
- d)Altri elettori.
[5]Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.
[6]Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di lire venti, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.
[7]Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualita' di atto pubblico.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva