Art. 61
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Se il presidente ricusa, od e' assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e cosi' successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva