Art. 64
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[1]((Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la vocazione per la elezione del deputato, e chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal segretario, ciascun elettore, nell'ordine della sua iscrizione, nella nota.
[2]L'ufficio deve accertare l'identita' dell'elettore chiamato.
[3]Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario, che conosca personalmente l'elettore, attesta della di lui identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella apposita colonna, sulla nota di cui all'art. 51.
[4]Se nessun, dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti dell'identita' di lui ed apponga il proprio nome sulla nota. Il presidente avverte l'elettore, che se affermasse il falso verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.
[5]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva