Art. 66

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[1]Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

[2]A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art66 · fonte su Normattiva