Art. 66
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[1]Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.
[2]A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva