Art. 69

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[1]1° Le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

[2]2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 68;

[3]3° Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

[4]Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facolta' di votare; in entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altre parti.

[5]Se nella scheda e' segnato piu' volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 maggio 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art69 · fonte su Normattiva