Art. 70

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[1]L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla meta' delle schede.

[2]Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

[3]Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

[4]Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede, o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

[5]E' riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare sui reclami giudizio definitivo.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 luglio 1892 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art70 · fonte su Normattiva