Art. 74
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[1]((Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformita' delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del Collegio, e piu' della meta' dei suffragi dati dai votanti.
[2]Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.
[3]E' riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste, e in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza delle sezioni elettorali, o in quella dei presidenti, o posteriormente.
[4]I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni o nell'adunanza dei presidenti, dovranno essere mandati alla Presidenza della Camera dei deputati, la quale ne rilascera' ricevuta. Tali reclami o proteste pero' non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta giorni da quello dell'elezione, o quando la Camera abbia in questo termine gia' pronunziato definitivamente su di essa)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva