Art. 75
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((Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformita' delle deliberazioni di essa, il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a cio' stabilito dal decreto Reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva