Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, ne' minore di quattro.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva