Art. 77

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[1]Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalita' prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, pero', l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

[2]I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

[3]Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 maggio 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art77 · fonte su Normattiva