Art. 78
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[1]((Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti deve redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti, ed essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri. Questo verbale, coi propri documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere spedito in piego raccomandato in franchigia postale dentro 24 ore dal presidente della adunanza alla Presidenza della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
[2]Una copia del processo verbale, certificata conforme all'originale e firmata in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri dell'adunanza, e' depositata entro tre giorni nella cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio)).
Testo vigente dal 21 luglio 1892 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva