Art. 8
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[1]Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'articolo 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.
[2]Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettoche' siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal Tribunale.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva