Art. 80
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[1]Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.
[2]Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.
[3]Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 21 maggio 1891 · versione 0 su Normattiva