Art. 84

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il deputato eletto da piu' Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

[2]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art84 · fonte su Normattiva