Art. 86
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[1]Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:
[2]1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione;
[3]2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui e' parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva