Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosita', vagabondaggio e mendicita'.
[2]Tale incapacita' cessera' un anno dopo espiata la pena.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva