Art. 87

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[1]Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosita', vagabondaggio e mendicita'.

[2]Tale incapacita' cessera' un anno dopo espiata la pena.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art87 · fonte su Normattiva