Art. 88
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:
[2]I commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento;
[3]Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermita' di mente;
[4]Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carita'.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva