Art. 88

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[1]Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

[2]I commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento;

[3]Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermita' di mente;

[4]Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carita'.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art88 · fonte su Normattiva