Art. 9

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[1]Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

[2]La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

[3]Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

[4]L'esistenza della Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art9 · fonte su Normattiva