Art. 90
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[1]Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.
[2]L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilita', e' punito colla pena medesima.
[3]Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennita' pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla meta'.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva