Art. 91
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilita' per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi piu' gravi col carcere sino a mesi sei.
[2]Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, e' applicato il massimo della pena.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva