Art. 92
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[1]I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravita' delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.
[2]La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva