Art. 93
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Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la liberta' del voto, e' punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva