Art. 94

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[1]Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e' punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'uffizio.

[2]Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 e' punito chi, nella sala deve si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art94 · fonte su Normattiva