Art. 95

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[1]Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non puo' farlo da se', vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

[3]Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la pena e' elevata al doppio.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art95 · fonte su Normattiva