Art. 96
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[1]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, e' punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.
[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorita' competente, e' punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.
[3]Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori e' punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire mille.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva