Art. 96

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, e' punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorita' competente, e' punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

[3]Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori e' punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire mille.

Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art96 · fonte su Normattiva