Art. 97
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[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.
[2]Le autorita' giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non puo' farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.
[3]L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.
[4]Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.
[5]Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennita'.
[6]Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita' od il rifiuto su materia punibile.
[7]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva