Art. 98
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[1]Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.
[2]Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravita' del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno ne' maggiore di cinque.
[3]Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque, ne' maggiore di dieci anni.
[4]Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati ed alle circostanze attenuanti.
[5]Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.
Testo vigente dal 27 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva