Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Veduto l'articolo 9 della legge 30 giugno 1901, n. 269, che da' facolta' al Nostro Governo di pubblicare un testo unico della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, coordinato con la detta legge 30 giugno 1901 e con le altre che l'hanno modificata;
[4]Sentito il parere del Consiglio di Stato;
[5]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[6]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
[7]Abbiamo decretato e decretiamo:
[8]E' approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.
[9]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[10]Dato a Racconigi, addi' 21 agosto 1901.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva