Art. 10
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[1](Articolo 3 legge 30 giugno 1901).
[2]Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonche' le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva