Art. 11
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[1](Articolo 14 legge 21 dicembre 1890 e legge 30 giugno 1901).
[2]Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva