Art. 12
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[1](Articolo 15 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva