Art. 13

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[1](Articolo 16 legge 21 dicembre 1890).

[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'eta' di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art13 · fonte su Normattiva