Art. 13
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[1](Articolo 16 legge 21 dicembre 1890).
[2]Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'eta' di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva