Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo 17 legge 21 dicembre 1890).
[2]Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di citta'.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva