Art. 15
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[1](Articolo 18 legge 21 dicembre 1890).
[2]Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di Regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciuti dal prefetto.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva