Art. 16

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[1](Articolo 19 legge 21 dicembre 1890 e articolo 4 legge 30 giugno 1901).

[2]Le guardie di citta' sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'Interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.

[3]Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'Interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o piu' Comuni, la polizia municipale sara' pure affidata alle guardie di citta', con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.

[4]I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di citta'. In questo caso sara' provveduto con decreto Reale.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art16 · fonte su Normattiva