Art. 16
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[1](Articolo 19 legge 21 dicembre 1890 e articolo 4 legge 30 giugno 1901).
[2]Le guardie di citta' sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'Interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.
[3]Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'Interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o piu' Comuni, la polizia municipale sara' pure affidata alle guardie di citta', con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.
[4]I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di citta'. In questo caso sara' provveduto con decreto Reale.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva