Art. 17

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 21 legge 21 dicembre 1890).

[2]In Roma avra' sede, alla dipendenza del Ministero dell'Interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di citta', con le norme da stabilirsi mediante speciale Regolamento.

[3]La scuola avra' pure una sezione di allievi guardie.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art17 · fonte su Normattiva