Art. 17
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[1](Articolo 21 legge 21 dicembre 1890).
[2]In Roma avra' sede, alla dipendenza del Ministero dell'Interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di citta', con le norme da stabilirsi mediante speciale Regolamento.
[3]La scuola avra' pure una sezione di allievi guardie.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva