Art. 18
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[1](Articolo 23 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 5 legge 30 giugno 1901).
[2]Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale sara' provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresi' stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonche' quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di citta'.
[3]Saranno pure con Regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di citta'.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva