Art. 18

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 23 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 5 legge 30 giugno 1901).

[2]Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale sara' provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresi' stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonche' quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di citta'.

[3]Saranno pure con Regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di citta'.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art18 · fonte su Normattiva