Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo 24 legge 21 dicembre 1890).
[2]Le guardie di citta' saranno reclutate, a preferenza, tra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di 2ª categoria che abbiano gia' avuta l'istruzione militare; il servizio sara' calcolato come prestato sotto le bandiere, e finche' restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.
Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva