Art. 19

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[1](Articolo 24 legge 21 dicembre 1890).

[2]Le guardie di citta' saranno reclutate, a preferenza, tra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di 2ª categoria che abbiano gia' avuta l'istruzione militare; il servizio sara' calcolato come prestato sotto le bandiere, e finche' restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

Testo vigente dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art19 · fonte su Normattiva